Rumori molesti in condominio, ecco i limiti da rispettare

Generalmente dalle 14 alle 16 e dopo le 24 i rumori andrebbero sensibilmente ridottti per non arrecare disturbo agli altri condomini. Nei casi più gravi si può ricorrere al Giudice di Pace
Salve vi espongo il mio problema.la famiglia del piano sopra il mio tutto il giorno disturba con sbattimenti di porte e finestre,spostamenti di mobili.in piu il loro bambino (2 anni)gioca con la palla sbattendola continuamente sul pavimento.ho parlato con la famiglia chiedendogli in modo civile di fare meno rumore ,ma loro mi hanno risposto che hanno un bimbo e che ha diritto di giocare.ho provato anche io a fare rumore perchè ci sono giorni in cui è impossibile sopportarli ma sono stato ripreso da loro in quanto dicono che il loro bimbo si spaventa.in poche parole loro possono fare rumore e io devo subire.posso rivolgermi al giudice di pace,e se si quale è la procedura per contattarlo.
Paolo

In mancanza di disposizioni contenute nel regolamento di condominio in ordine alla immissione di rumori provenienti, come nel caso, dall’appartamento soprastante, causati da spostamento di mobili, sbattimento finestre e da giuochi di un bambino di due anni, si deve fare riferimento all’art. 844 del c.c. in cui si stabilisce che questi rumori sono vietati se superano la normale tollerabilità e avvengono in ore dedicate al riposo, sia notturne che diurne (dalle 14 alle 16 e dopo le 24) . Per prassi il rumore diventa intollerabile quando supera di tre decibel il rumore di fondo dell’ambiente. Dopo avere diffidato il disturbatore al rispetto delle norme si può adire il Giudice di Pace avendo preventivamente raccolto le prove, sia tecniche che testimoniali, dell’intollerabilità del rumore.
Tratto da kataweb